Legge elettorale approvata definitivamente: premio di maggioranza al 42%, nodi costituzionali e limiti alle preferenze
Legge elettorale approvata definitivamente con premio di maggioranza al 42%, nodi costituzionali e limiti alle preferenze.
La Camera ha approvato definitivamente la nuova legge elettorale, denominata Stabilicum o Melonellum a seconda dei punti di vista, con 227 voti favorevoli e 164 contrari dopo tre fiducie. La riforma introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza al 42%, che assegna 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato, con un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori. La legge prevede un sistema di distribuzione dei seggi basato su un sistema proporzionale, ma con un premio per la lista o coalizione che ha ottenuto almeno il 42% dei voti validi in entrambi i rami del Parlamento.
Limiti alle preferenze e nodi costituzionali
La legge prevede la reintroduzione delle preferenze, ma in modo molto limitato. Gli elettori potranno esprimere con un segno tre preferenze tra i candidati successivi stampati sulla scheda. Tuttavia, il listone che concorre all’attribuzione dei seggi assegnati con il premio di maggioranza è bloccato, e un margine di scelta è stato recuperato nelle liste dei collegi, composte da sette nominativi, alternati per genere. I capilista restano comunque bloccati, senza obbligo di parità di genere.
La legge ha suscitato contestazioni, in particolare riguardo alla raccolta delle firme e al blocco dei capilista. Un requisito che ha come finalità quello di assicurare un minimo di consenso in partenza, ma che oltre un certo livello diventa un ostacolo insormontabile per i nuovi soggetti che intendessero debuttare nella competizione. L’attenzione dei costituzionalisti si è concentrata su uno scarto abnorme tra le zero firme richieste a chi ha già una rappresentanza parlamentare e le almeno 450 mila che servirebbero ai nuovi gruppi per candidarsi in tutti i collegi.
Contestazioni e ricorsi in vista
Per il Senato si configura un’unica circoscrizione mondiale, un profilo su cui potrebbe essere chiamata a esprimersi la Corte costituzionale sulla base dei ricorsi che sono già in cantiere. Ricorsi che investiranno sicuramente anche il numero delle firme necessarie per presentare le liste. Inoltre, la legge prevede soglie di sbarramento al 3% su base nazionale per le liste e al 10% per le coalizioni. In caso di coalizioni, potranno partecipare alla distribuzione dei seggi anche i cosiddetti “migliori perdenti”, cioè le prime liste sotto la soglia di sbarramento.
La legge prevede l’apertura al voto fuori sede, con la possibilità di votare nel luogo di temporaneo domicilio a chi vi risieda da almeno 9 mesi (3 per motivi di cura). L’iscrizione a un apposito albo deve avvenire da almeno 30 giorni a partire dalla maturazione dei requisiti e comunque almeno 45 giorni prima delle elezioni. Tale possibilità è estesa anche ai caregiver di familiari o figli ricoverati in una Regione diversa. Sui “fuori sede” si è registrato l’unico caso di trasversalità parlamentare. La legge sottolinea esplicitamente la volontà di salvaguardare la prerogativa del Presidente della Repubblica nella nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e il divieto del vincolo di mandato per i parlamentari, situazioni già tutelate dagli articoli 92 e 67 della Costituzione. Il fatto che vengano evocati in una legge ordinaria ha spinto i critici a considerarla una sorta di excusatio non petita, e probabilmente anche questo aspetto finirà davanti alla Consulta.
