Dipendente vince causa per revoca buoni pasto durante smart working, azienda deve pagare 3.600 euro

Dipendente vince causa per revoca buoni pasto durante smart working, azienda deve pagare 3.600 euro

Una dipendente di Trieste ha vinto una causa contro il datore di lavoro per la revoca dei buoni pasto durante la fase di smart working, ottenendo il pagamento di 3.600 euro di ticket arretrati. Il giudice ha accolto le sue richieste e ha disposto il ripristino dell’orario di lavoro precedente, permettendo alla donna di tornare a lavorare da remoto. La sentenza, emessa dal Tribunale di Trieste, ha anche respinto la richiesta di un inquadramento professionale superiore, ma ha confermato il diritto alla continuità del lavoro agile.

Revoca dei buoni pasto e diritti del dipendente

La vicenda ha avuto inizio nel 2020, quando la donna, dipendente da oltre 17 anni, ha visto interrotta l’erogazione dei buoni pasto durante il periodo di lavoro da casa. L’azienda aveva giustificato questa decisione con la necessità di coordinamento tra gli uffici, ma il giudice ha ritenuto insufficiente questa motivazione. Secondo la sentenza, la revoca non era giustificata e la dipendente aveva diritto a riceverli anche durante lo smart working, in quanto svolgeva attività simili a quelle in sede.

Modifica dell’orario di lavoro e contestazioni

La donna aveva un’articolazione dell’orario che le permetteva di lavorare 36 ore settimanali, distribuite in sette ore e dodici minuti al giorno. Questa organizzazione è stata revocata nel 2023, con l’azienda che ha spiegato la decisione come necessaria per migliorare la qualità delle prestazioni e dei rapporti con gli altri uffici. Il giudice ha però ritenuto questa spiegazione troppo generica e non sufficiente a giustificare la modifica. La società dovrà quindi ripristinare l’orario precedente e permettere alla dipendente di tornare a lavorare da remoto.

La vicenda ha visto anche un altro capitolo nel 2024, quando la donna è stata negata la possibilità di continuare a lavorare in modalità agile. L’azienda ha fatto riferimento nuovamente alle esigenze di coordinamento tra gli uffici, ma il giudice ha ritenuto che questa motivazione non fosse specifica o sufficiente. La società dovrà convocare la lavoratrice per predisporre un nuovo accordo di smart working.

Diritti e contestazioni non accolte

La dipendente ha anche avanzato la richiesta di un inquadramento professionale superiore, sostenendo che le attività svolte negli anni comportassero responsabilità e autonomia maggiori rispetto al livello formalmente attribuito. Il giudice, però, ha respinto questa richiesta, ritenendo che non fosse emerso alcun ruolo di coordinamento o responsabilità da parte della donna. Le testimonianze raccolte non hanno confermato l’esistenza di tali attività. La sentenza del Tribunale di Trieste ha quindi confermato la legittimità delle richieste principali della dipendente, ma ha anche chiarito i limiti dei diritti in materia di inquadramento professionale. La vicenda rappresenta un caso significativo per il diritto del lavoro e per la tutela dei dipendenti in contesti di smart working.