Mascherine di Comunità, la Regione Piemonte ne definisce le linee guida per la produzione
L’obiettivo è di mettere in campo uno strumento utile per garantire qualità e sicurezza al cittadino e al tempo stesso creare una filiera produttiva regionale
«La pandemia legata al Covid 19 ha messo in luce la necessità di salvaguardare e tutelare la sicurezza dei cittadini piemontesi, sfruttando le competenze di un settore, quello delle tecnologie biomediche, un fiore all’occhiello del sistema produttivo regionale – ha commentato così l’atto di indirizzo l’assessore alle attività economiche e produttive della Regione Andrea Tronzano, che sarà approvato nei prossimi giorni -. Si tratta di linee guida per la produzione di prodotti che puntino sulla qualità, sulla tutela del cittadino e sul costo degli stessi dispositivi. La pubblicazione delle normative UNI/PdR nei mesi scorsi relative alle mascherine di comunità frutto del lavoro messo in campo dal Politecnico di Torino con Uni, l’ente Italiano di Normazione ha aperto la strada per lo sviluppo di tali regole, un aspetto su cui abbiamo lavorato».
«Un passo importante – ha detto l’assessore Matteo Marnati – anche nella direzione della possibile autosufficienza, uno di quegli insegnamenti che ci ha lasciato la pandemia. Linee guida che serviranno, da una parte per garantire a tutti i cittadini, e quindi anche a coloro per i quali non sia previsto l’uso di dispositivi particolari, l’utilizzo di un prodotto di qualità certificata; dall’altra parte la necessità di uniformare, con precise linee guida, la realizzazione di questi dispositivi destinati alla popolazione».
Una delle categorie lavorative su cui si è concentrata l’attenzione è quella relativa ai lavoratori a basso rischio quelli per cui le mansioni specifiche non prevedono uso di DPI respiratori come da analisi del rischio nel DVR aziendale o valutazione in merito del medico competente. Pensando alla loro tutela la Regione Piemonte ha predisposto le linee guida che stabiliscono dei requisiti minimi per il riconoscimento di mascherine di collettività caratterizzate da standard di qualità e sicurezza superiori, fatto sempre salvo il principio per cui chi la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre misure introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Questi dispositivi (mascherine di comunità) devono avere i seguenti requisiti minimi prestazionali:
- avere una resistenza respiratoria massima a 27,2 cm/s fissata a 294; in caso di mascherine semirigide, detta resistenza deve essere fissata a 210;
- avere un eCFC (efficienza di rimozione del particolato in sospensione) medio iniziale, il cui valore minimo di efficienza nell’intervallo di dimensioni tra 1,0 e 3,0 è fissato nell’80%;
- possono essere monouso o riutilizzabili (le modalità e il numero dei lavaggi a cui può essere sottoposta la mascherina è indicata nelle indicazioni d’uso fornite dal fabbricante).
- devono avere una adeguata biocompatibilità. Il fabbricante deve completare la valutazione della maschera facciale secondo la EN ISO 10993-1:2009 e determinare il regime di prova tossicologica applicabile o in alternativa materiali già noti di cui sia disponibile una bibliografia di riferimento, fornendo le schede di sicurezza (SDS) dei materiali e dei coloranti utilizzati. (a titolo meramente esemplificativo: i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, e tutto quello che possa essere nocivo alla salute).
- devono essere messe in vendita imballate in modo da essere protette contro danni meccanici e contaminazione prima dell’uso. Le maschere di comunità possono essere messe in vendita in confezioni multiple.
- I materiali utilizzati devono essere adatti a resistere al maneggiamento e all’usura per il periodo di impiego previsto per le maschere di comunità.
Nel caso di mascherine riutilizzabili, i materiali utilizzati devono soddisfare i requisiti legati alla pulizia e disinfezione ed, in particolare, resistere agli agenti e alle procedure di pulizia e disinfezione raccomandati dal fabbricante.
Il prodotto deve essere accompagnato da etichettatura che contenga almeno le seguenti informazioni: produttore e/o responsabile dell’introduzione in commercio, classificazione del prodotto, informazioni su necessità di lavaggio pre-impiego, numero di lavaggi consentito, contatti per richieste di informazioni, indicazione che non si tratti né di Dispositivo medico né di Dispositivo di protezione individuale.
«L’obiettivo – ha concluso l’assessore Andrea Tronzano – è quello di mettere in campo uno strumento utile per garantire qualità e sicurezza al cittadino e al tempo stesso creare una filiera produttiva regionale in grado di rispondere alle esigenze di un territorio e alla tutela della sua popolazione. Tutto questo insistendo su due concetti chiave: tutela e qualità».