Elezioni dell’8 e 9 giugno: propaganda elettorale e comunicazione politica
In vista delle consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno prossimi, la Prefettura richiama i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.
1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale
Le Giunte comunali, tra martedì 7 e giovedì 9 maggio 2024, devono provvedere a individuare e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti – e a ripartire, tra i partiti e le liste di candidati che parteciperanno alle elezioni, gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali e di manifesti di propaganda.
In particolare, le giunte dovranno provvedere all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa.
2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 maggio 2024, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Sempre da venerdì 10 maggio 2024, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.
Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
4) Uso di locali comunali
A decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
5) Agevolazioni fiscali
Nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, e 20. Commi 1 e 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.
6) Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 25 maggio 2024 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
7) Inizio del divieto di propaganda
Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.
8) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici
L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l’ordinato afflusso e deflusso degli elettori.
L’eventuale presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.