Daspo nei confronti di un 46enne ultras astigiano

L’uomo per 5 anni dovrà anche presentarsi alla Polizia Giudiziaria ogni volta che giocherà la Juventus

ASTI – Nell’ambito dell’attività preventiva svolta dalla Polizia di Stato – Digos della Questura di Asti, finalizzata al contrasto delle azioni violente connesse a manifestazioni sportive, lo scorso 12 ottobre il Questore della Provincia di Asti ha emesso il provvedimento del divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo) per 5 anni nei confronti di un 46enne, noto leader della sezione “Asti Praia” del gruppo ultras juventino dei “Drughi”.

Il G.I.P. del Tribunale di Asti Dr. Federico Belli, con Decreto del 18.10.2023, ha avvalorato gli addebiti mossi dal Questore, convalidando il provvedimento che prevede, nei confronti dell’interessato, anche l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, sempre per 5 anni, durante lo svolgimento di tutti gli incontri di calcio della Juventus.

L’adozione della misura nasce da un’attenta e sistematica attività informativa svolta dalla Digos della Questura di Torino e dalla successiva attività istruttoria della Digos astigiana, dalle quali si rileva come il noto leader della tifoseria juventina, dopo un lungo periodo di assenza a seguito dell’espiazione di pene detentive, era recentemente riapparso come sostenitore della squadra bianconera, presenziando allo Juventus Stadium, nonché partecipando ad alcune trasferte della medesima unitamente ad altri ultras.

Ed è proprio tale comportamento ad aver indotto il Gip a confermare la misura, posto che il capo ultras, dal 2013 al 2018 era già stato sottoposto alla misura di prevenzione del Daspo con provvedimento emesso dal Questore di Bergamo, a seguito di violenti scontri tra tifosi avvenuti allo stadio di Bergamo nel maggio 2013 in occasione dell’incontro tra “Atalanta – Juventus”.

È da notare come la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 6 I. 401/89 per l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive, come pure per l’applicazione del cosiddetto “obbligo di firma”, sia stata confermata dal Gip il quale ha rilevato, tra l’altro, come il capo ultras non avesse tratto alcun insegnamento dalle esperienze detentive patite, tornando non appena possibile a capo del tifo calcistico resosi protagonista di episodi violenti.

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