Il Comitato “Salviamo Le Cascine” e l’Associazione “Agricoltori Autonomi Italiani” dicono no al fotovoltaico selvaggio
Il Comitato “Salviamo Le Cascine” e l’Associazione “Agricoltori Autonomi Italiani”, evidenziando una comune identità di vedute sul tema del “fotovoltaico selvaggio” sottolineano possibili criticità sanitarie e danni consistenti agli ecosistemi vicini a impianti industriali fotovoltaici ed eolici, manifestando contrarietà a insediamenti massivi su terreni agricoli.
“Certamente il nostro Paese ha necessita di incrementare la propria produzione energetica da fonti rinnovabili come l’energia solare, ma servono nuovi e più stringenti criteri a salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini, garantito dall’art. 32 della Costituzione, e per non sprecare ulteriore suolo agricolo fertile coltivato e parte integrante di aziende ben strutturate spesso condotte da giovani che garantiscono la prosecuzione generazionale delle attività. A essere compromessa è la forte vocazione non solo agricola e agroalimentare, ma anche turistica della nostra Regione, territorio espressione di un patrimonio ricco di tradizioni, di cui le aziende agricole sono custodi con i loro prodotti tipici, che è dovere delle istituzioni preservare e tutelare”.
E aggiungono: “Moltissimi sono gli spazi alternativi che possono essere utilizzati e riqualificati senza compromettere terreno di buona qualità ricco di biodiversità come quello del Piemonte: una transizione verde sostenibile passa da impianti per autoconsumo, copertura tetti e parcheggi, aree dismesse, cave e miniere evitando così il consumo di terreni agricoli. Va inoltre messa in risalto la possibile emergenza sanitaria a cui sono soggetti i residenti nelle immediate vicinanze di impianti fotovoltaici ed eolici industriali derivante, fra gli altri, da effetti come l’inquinamento elettromagnetico generato dalle cabine di trasformazione e dagli elettrodotti. Relativamente all’inquinamento elettromagnetico lo Statuto della Comunità Europea invita ad applicare il principio di precauzione che afferma che “…occorre usare con prudenza e cautela tutte quelle tecnologie che non risultano essere sicuramente innocue….”.
L’Istituto Superiore della Sanità già nel 1995 ha evidenziato la correlazione tra esposizione ed aumento del rischio di leucemia infantile, mentre l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro nel 2001 ha classificato i campi elettromagnetici come “….possibilmente cancerogeni per l’uomo…”.
E ancora: “Vi è poi la concreta possibilità di una progressiva estinzione delle api: i ricercatori dell’università di Southampton hanno dimostrato che l’esposizione di api del genere “Apis Mellifera”, la comune ape da miele, a campi elettromagnetici provoca l’alterazione di meccanismi fisiologici e comportamentali che è responsabile della scomparsa di intere colonie. Negli ultimi anni, in tutto il mondo, si sta assistendo ad una diminuzione significativa degli insetti impollinatori con gravi ripercussioni sulle produzioni agricole.
L’Organizzazione Mondiale della Salute (Oms) ha recentemente definito i campi elettromagnetici uno degli inquinanti più comuni ed in veloce aumento nell’ambiente, i cui livelli di intensità sono in continua crescita con il progredire della tecnologia.
Molti impianti industriali rinnovabili sono stati installati in modo selvaggio, spesso senza accurati sopralluoghi in loco: nella maggior parte dei progetti presentati si parla genericamente, ed infondatamente, di assenza di impatto ambientale incidente su persone e territorio, ed un numero rilevante di questi impianti, spesso realizzati a solo scopo speculativo, sono stati installati in aree agricole, a ridosso di abitazioni, e le fasce di rispetto, cioè’ le distanze minime dai singoli edifici, non rispettate.
Nella realtà’ per 20/30 anni (la durata media di un impianto) coloro che risiedono nelle prossimità di tali impianti dovranno subire conseguenze potenzialmente negative per la propria salute”.
“Emerge la necessità di nuove, e più’ restrittive normative: deve essere sempre garantita una una distanza minima degli impianti dalle abitazioni al fine di evitare assurde imposizioni, o limitazioni, all’altrui proprietà’ con evidente pregiudizio in danno di quanti siano costretti a subire gli effetti della vicinanza di vasti impianti nel nome della, tanto oggi richiamata, “pubblica utilità”.
Il “Comitato Salviamo Le Cascine” e l’Associazione “Agricoltori Autonomi Italiani” in un’ottica costruttiva finalizzata al dialogo con le Pubbliche Amministrazioni nel pieno rispetto di normative in materia vigenti propongono:
1) TERRENI AGRICOLI
Il consumo, così come la valorizzazione, di terreni agricoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici industriali risulta in continuo aumento: i prezzi d’acquisto sono cresciuti in maniera esponenziale creando manifeste criticità a tutto il comparto agricolo.
Pur riconoscendo la vigenza del libero mercato si richiede, nello specifico alla Regione Piemonte, l’elaborazione di una direttiva finalizzata a calmierare tale effetto ed in particolare l’applicazione di
un’imposta sulle transazioni finalizzate alla cessione di terreni per la realizzazione di impianti fotovoltaici industriali interamente da destinare ad un fondo di incentivazione per l’insediamento in agricoltura di giovani con età inferiore ai trent’anni.
Si richiede, inoltre, al fine di ridurre l’impatto ambientale sulle aree agricole interessate l’instaurazione di un limite di potenza massima complessiva per gli impianti da fissarsi in 10 Mv e l’applicazione di una minima distanza fra di loro identificabile in tre chilometri. In materia di impianti agrivoltaici l’applicazione di un rigoroso rispetto di un “Principio di Continuità’” che consiste nel mantenimento di almeno il 70% del valore della produzione agricola negli ultimi 5 anni produttivi,prendendo come riferimento per i prezzi l’anno precedente alla stesura della relazione agronomica allegata al progetto.
2) ZONE DI REALIZZAZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI
La sede propria di un impianto industriale fotovoltaico, ivi compreso l’agrivoltaico, può essere una zona agricola ma la stessa non può’ essere adiacente a residenze rurali. Sul punto e’ Infatti chiara la direttiva di Legge di riferimento che stabilisce nelle aree agricole il criterio di prossimità’ alle “….zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale,compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere….”.
E’ noto infatti che le emissioni elettromagnetiche di un impianto domestico sono tollerabili, non invece quelle di una centrale fotovoltaica per la produzione industriale di energia elettrica,data l’elevata concentrazione dei relativi moduli.
Di qui la scelta normativa teste’ illustrata, che è ispirata al principio di precauzione. Si impone pertanto l’applicazione dell’art. 216 del T.U. 27.7.1934 n. 1265 alle centrali fototovoltaiche in quanto equiparabili a industrie insalubri di prima classe e l’allontanamento dalle abitazioni stabilito dalla norma.
3) AREE ED EDIFICI EX ART. 49 BIS P.R.G. COMUNE DI ALESSANDRIA
Ai sensi dell’art. 1 della L. 19.11.1968 N. 1187 (g.u. 30.11.1968 N. 304) entrato in vigore il 1.12.1968 in virtù’ dell’art. 6 della stessa Legge,per gli immobili storici e per le aree di pregio ambientale o paesistico, accanto alla vincolistica statale, regolata da ultimo dal D, Lgs 22.1.2004 n. 42,sussiste analoga tutela rimessa alla pianificazione comunale che si esprime in vincoli storici ambientali e paesistici : molti sono i Comuni del Piemonte che hanno recepito la normativa.
Il piano regolatore del Comune di Alessandria,a suo tempo approvato,all’art. 49 Bis individua “…aree ed edifici di pregio ambientale,architettonico e documentario……” sottoposte a speciale vincolistica: trattasi nella maggior parte dei casi di storiche realtà agricole, cascine, testimonianza documentale delle nostre tradizioni ubicate nei sobborghi di Cantalupo, Castelceriolo, Lobbi, San Giuliano Nuovo, San Michele, Spinetta Marengo,Valle San Bartolomeo, Valmadonna e Villa del Foro. In conseguenza della natura di tutela vincolistica i beni evidenziati condividono appieno la disciplina delle leggi speciali che integrano la tutela indiretta di cui agli art. 45-47
D.Lgs 42/2044, così come ripetutamente evidenziato da sentenze emesse da Tar e Consiglio di Stato (per semplicità’ si richiama quella del Tar Piemonte, sezione I, del 21.4.2004 n. 650).
Si richiede pertanto per le precitate aree ed edifici l’applicazione dei disposti inerenti la fascia di rispetto “…dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici…” cosi’ come previsto dalle normative statali relative alle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici.
4 ITER AUTORIZZATIVO PARERE
L’iter autorizzativo, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale, per gli impianti fotovoltaici industriali è un processo fondamentale per garantire la corretta installazione ed il funzionamento di tali impianti che coinvolge direttamente molti enti pubblici.
A tal fine si sollecita il recepimento di un parere di compatibilità’ dell’opera, fra gli altri, da parte dell’ente pubblico al quale è demandato il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio anche almeno di una delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro organizzazioni provinciali.