Agenzia delle Entrate: nuove FAQ su criptoattività e obblighi di comunicazione
Nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate chiariscono obblighi di comunicazione per prestatori di servizi criptoattività.

L’Agenzia delle Entrate ha reso pubbliche nuove FAQ relative agli adempimenti per i prestatori di servizi di criptoattività legati allo scambio automatico di informazioni fiscali. Le risposte fornite chiariscono come debbano essere applicati gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica, in particolare in relazione alla determinazione della sede di direzione effettiva dell’entità utente di criptoattività e alla segnalazione di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione.
Obblighi di comunicazione e determinazione della sede
L’Agenzia ha risposto a una domanda circa la possibilità di considerare la sola esistenza di un “portafoglio clienti” in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione come indicatore della “sede abituale dell’attività” ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. b.4) del D. Lgs. 194/2025. La risposta è stata negativa: la sola esistenza di un portafoglio non costituisce una sede abituale ai fini dell’obbligo di comunicazione. Tuttavia, in alcuni casi, come quando la disciplina antiriciclaggio richiede l’identificazione del cliente dell’esercente, quest’ultimo è qualificato come utilizzatore di criptoattività e l’operazione deve essere comunicata come pagamento al dettaglio.
Un aspetto chiave riguarda la determinazione della giurisdizione di residenza dell’entità utente di criptoattività. Se il prestatore non dispone di documentazione per identificare la sede di direzione effettiva, può basarsi sull’indirizzo della sede principale dell’entità, purché la transazione riguardi criptoattività trasferite come garanzia in relazione a un prestito. In questi casi, le operazioni devono essere comunicate come “crypto loan” o “collateral” in base al contesto.
Le operazioni di pagamento al dettaglio devono essere segnalate quando il pagamento supera i 50.000 USD.
Definizione di criptoattività e applicazione del CARF
L’Agenzia ha precisato che non tutte le attività digitali o rappresentate mediante token possono essere automaticamente ricondotte alla nozione di criptoattività. In base all’approccio dell’OCSE, una criptoattività deve essere suscettibile di detenzione e trasferimento in maniera decentralizzata, senza coinvolgimento di intermediari finanziari tradizionali. Pertanto, attività detenibili e trasferibili esclusivamente tramite conti presso banche o intermediari autorizzati non possono essere considerate criptoattività ai fini del CARF. Le FAQ chiariscono inoltre come debbano essere segnalati i saldi multipli di moneta elettronica multivaluta. L’Agenzia ha affermato che ciascun saldo rappresenta moneta elettronica denominata in una singola moneta fiduciaria, e quindi deve essere segnalato come un unico conto di deposito ai fini del CRS. In questi casi si applicano le regole generali di aggregazione e conversione valutaria del CRS, anche per determinare se il conto di deposito sia un conto escluso.
Le criptoattività devono essere identificate con il Digital Token Identifier quando disponibile.
Le nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate offrono un quadro chiaro su come i prestatori di servizi per le criptoattività debbano applicare gli obblighi di comunicazione, in particolare in relazione alla determinazione della sede di residenza e alla segnalazione di operazioni specifiche. Le risposte si concentrano su aspetti chiave come la definizione di criptoattività, la segnalazione di transazioni e la gestione dei saldi di moneta elettronica. Questi chiarimenti sono importanti per garantire la conformità alle normative fiscali e alla gestione delle informazioni in modo trasparente e conforme.
