Le polizze D&O: validità temporale, clausole e ambito di copertura
Le polizze D&O si basano su modelli contrattuali specifici, come claims made, e prevedono una retroattività limitata. La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito le condizioni per la validità delle garanzie Side B.
Le polizze D&O, che tutelano gli amministratori e i dirigenti delle società di capitali, si basano su modelli contrattuali specifici, tra cui il claims made, e prevedono una validità temporale limitata. La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito le condizioni per la validità delle garanzie Side B, sottolineando la necessità di un fondamento contrattuale esplicito. La copertura si estende a comportamenti illeciti precedenti alla stipula, ma entro un periodo di retroattività limitato, tipicamente uno o due anni. Le compagnie estere tendono a offrire periodi più ampi. La validità della polizza dipende anche dall’effettiva conoscibilità del danno al momento della stipula.
validità temporale e retroattività delle polizze D&O
Le polizze D&O sono generalmente strutturate secondo il modello claims made, il quale prevede che l’assicuratore si obblighi a tenere indenne l’assicurato dai danni causati a terzi, a condizione che la richiesta risarcitoria pervenga durante il periodo di efficacia della polizza. La validità e l’ammissibilità di questa clausola sono ormai riconosciute dalla giurisprudenza. La polizza si estende, oltre al periodo di assicurazione, ai comportamenti illeciti posti in essere anteriormente alla sua decorrenza, grazie a una retroattività limitata, tipicamente uno o due anni rispetto alla data di effetto. Le compagnie estere tendono a accordare periodi più ampi. Sul piano giuridico, la garanzia è attivabile solo per fatti pregressi non conosciuti o non ragionevolmente conoscibili al momento della stipula.
clausole contrattuali e garanzia Side B
La garanzia Side B, che protegge la società dal rischio di perdite pecuniarie derivanti da richieste di risarcimento avanzate a favore degli amministratori, richiede un fondamento contrattuale esplicito. La Corte di Cassazione ha chiarito che, nel nostro ordinamento, non esiste un obbligo ope legis in capo alla società di farsi carico del debito risarcitorio dell’amministratore. La clausola Side B, ancorata a un rimborso legale, è nulla per inesistenza del rischio ai sensi dell’art. 1895 c.c. Per garantire l’efficacia della copertura, l’impegno della società a manlevare l’amministratore deve trovare espresso e preventivo fondamento in una fonte contrattuale o statutaria. La garanzia Side B è quindi legata a condizioni specifiche, come il rimborsare le somme da parte della società o l’obbligo contrattuale di farlo.
Le polizze D&O, inoltre, prevedono una tutela specifica per le spese legali sostenute dagli amministratori per la propria difesa. Le condizioni di polizza stabiliscono generalmente che tali spese siano poste a carico dell’assicuratore, anche oltre il massimale, entro il limite del 25% della somma assicurata. Questa tutela è conforme all’art. 1917, comma 3, c.c., che disciplina le spese di difesa. L’obbligazione relativa alle spese di difesa ha natura accessoria rispetto all’obbligazione principale dell’assicuratore, consistente nel tenere indenni i soggetti da conseguenze patrimoniali della responsabilità civile.
La validità temporale delle polizze D&O è ulteriormente supportata dall’ipotesi di una garanzia postuma, detta extended reporting period (ERP), che permette all’assicurato di ricevere copertura per richieste di risarcimento pervenute entro un periodo specifico dopo la scadenza della polizza. In particolare, la polizza D&O prevede di regola la possibilità di garantire gli assicurati per richieste di risarcimento pervenute fino a cinque anni dopo la cessazione del loro incarico, purché la società abbia mantenuto la copertura con la stessa compagnia senza sostituzioni.
