Rosa e Olindo, processo non si riapre: inammissibile la richiesta di revisione

La Corte d’appello di Brescia respinge la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba, sottolineando mancanza di novità e inidoneità delle prove.

Rosa e Olindo, processo non si riapre: inammissibile la richiesta di revisione
Rosa e Olindo, processo non si riapre: inammissibile la richiesta di revisione

La Corte d’appello di Brescia ha respinto la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba, presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi. I giudici hanno ritenuto inammissibile l’istanza, sottolineando la mancanza di novità e l’inidoneità delle prove richieste per ribaltare il giudizio di penale responsabilità. La sentenza, che condannò la coppia all’ergastolo per la strage del 2006, non si riaprirà.

Prove non ammissibili, nessun riscontro su faida di droga

I giudici hanno chiarito che l’ipotetico movente legato a un regolamento di conti nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti non è stato approfondito durante le prime indagini e non ha trovato alcun riscontro da parte della Guardia di Finanza. Le affermazioni di Abdi Kais, un tunisino in carcere con Azouz Marzouk, e le supposizioni di altri pregiudicati non sono state considerate sufficienti per modificare il verdetto. I giudici hanno escluso l’esistenza di un «complotto» che avrebbe portato alla fabbricazione di falsità di prove.

Confessioni non illegittime, interviste non ammissibili come prova

I giudici hanno sottolineato che i precedenti gradi di giudizio hanno escluso qualsiasi illegittimità nell’operato dei Pubblici Ministeri che raccolsero le confessioni di Olindo e Rosa. Inoltre, hanno evidenziato che una parte delle prove presentate è rappresentata da interviste, la cui natura non conferisce loro il rango di prova ammissibile in sede processuale. L’intervistato non ha l’obbligo di dire la verità, né assume alcun impegno in tal senso, e le risposte possono essere condizionate dalla pubblicità e tendere a compiacere l’intervistatore.

La Corte ha anche sottolineato che non esiste alcun presidio, al di là della deontologia dell’intervistatore, per tutelare la genuinità e la libertà delle risposte, nonché la correttezza delle domande, che potrebbero essere suggestive o insidiose.

Legittimazione del proponente, difetto di delega

La richiesta di revisione, presentata dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser, è stata ritenuta inammissibile anche per difetto di legittimazione del proponente. I giudici hanno spiegato che la richiesta è stata formulata da un sostituto procuratore generale privo di delega relativamente alla materia delle revisioni, riservata all’avvocato generale. La richiesta è stata depositata nella cancelleria del Procuratore Generale di Milano, che l’ha trasmessa alla Corte, evidenziando la carenza di legittimazione del proponente e chiedendo che fosse dichiarata inammissibile.

La Corte d’appello di Brescia ha concluso che la richiesta di revisione non è ammissibile, e il processo non si riaprirà. La sentenza rimane in vigore, e la coppia è rimasta condannata all’ergastolo per la strage di Erba.