Nuove norme del Decreto Primo Maggio: TEC, incentivi e distacco sperimentale
La legge di conversione del Decreto Primo Maggio modifica il TEC, introduce esoneri contributivi e disciplina nuovi tipi di distacco.

Il Decreto Primo Maggio, convertito in legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026, ha introdotto modifiche significative al testo originario, ampliando il perimetro di intervento su istituti chiave del diritto del lavoro e della previdenza complementare. La legge, n. 112/2026, ha ridefinito il trattamento economico complessivo (TEC), introdotto nuovi esoneri contributivi, modificato la disciplina dei contratti collettivi e introdotto un nuovo tipo di distacco. Le novità riguardano datori di lavoro, lavoratori e agenzie per il lavoro, con ricadute immediate su settori come la somministrazione, la contrattazione di prossimità e la gestione dei fondi pensione.
Il TEC e i nuovi esoneri contributivi
La ridefinizione del TEC è tra le modifiche più rilevanti. Il comma 4-bis dell’art. 7 stabilisce che il TEC include tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché le prestazioni di welfare contrattuale. Questo ha innalzato la soglia di accesso agli esoneri contributivi, imponendo ai datori di lavoro una verifica più rigorosa del trattamento retributivo complessivo rispetto al parametro contrattuale di riferimento.
Il Bonus giovani incentiva la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine per lavoratori under 35, con un massimale di € 500 mensili.
Il Capo I del Decreto Primo Maggio istituisce quattro esoneri contributivi, tutti nella forma dell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La condizionalità retributiva richiede che i datori di lavoro applichino il TEC stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con conseguenze dirette per le imprese che non rispettano i parametri contrattuali.
Il distacco sperimentale e la contrattazione di prossimità
La legge ha introdotto l’obbligo di deposito degli accordi di prossimità presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e l’archivio del CNEL, aumentando la trasparenza su accordi che incidono sulle condizioni di lavoro. Inoltre, l’art. 16- quater disciplina un nuovo tipo di distacco, ammesso anche in assenza dell’interesse del datore di lavoro distaccante, quando finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o alla gestione condivisa delle discontinuità produttive.
Questo è un’innovazione di portata sistematica nel panorama giuslavoristico italiano.
Il distacco sperimentale è previsto per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2029, e richiede un accordo sindacale. Le modalità operative saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro, che dovrà essere adottato nei prossimi mesi. Questo strumento permette alle imprese di gestire le eccedenze di forza lavoro in modo più flessibile, senza compromettere la continuità produttiva. L’art. 16- quinquies riscrive la disciplina della somministrazione di lavoro, incidendo in modo rilevante sulla somministrazione a tempo indeterminato. La norma chiarisce che, ai fini del computo del limite dei ventiquattro mesi per la successione di contratti a termine, si computano anche i periodi di missione dei lavoratori assunti dal somministratore con contratto a tempo determinato. Inoltre, il comma 2-bis prevede che il lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato possa svolgere periodi di missione a termine presso lo stesso utilizzatore per una durata complessiva non superiore a trentasei mesi.
