Pubblichiamo la nota stampa di Salvatore Bullara, Cisl Fp Alessandria Asti.
Dopo lo svarione relativo alla necessità della domanda per la richiesta del bonus 200 euro, risolto solo con un (altro) provvedimento del Governo e peraltro solo per le Amministrazioni Pubbliche gestite dal MEF, un’altra tegola si abbatte su questa norma.
Dalla lettura dell’articolo 31 del d.l. 50/2021 infatti si evince chiaramente che il bonus spetta “…Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, … che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità…”.
Per essere chiari, va ricordato che la norma citata è quella che prevede che “…In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con
esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”, che, tradotto per i non addetti ai lavori, vuol dire che se nel 2022 avrai un reddito di lavoro dipendente inferiore a 35.000 euro hai diritto allo “sconto” dello 0,8% sui contributi previdenziali.
Tralasciando il fatto che per qualcuno potrebbe essere difficile sapere se si supererà il limite di reddito lordo, il vero punto di caduta della norma è che quindi, letteralmente, il bonus dei 200 euro spetta solo a coloro che hanno avuto tale sconto contributivo nei primi quattro mesi del 2022 (anche solo in uno di questi), lasciando fuori tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che per un motivo o per un altro non hanno percepito retribuzioni nel primo quadrimestre (es. dipendenti in aspettativa non retribuita o personale sospeso dal servizio per non aver ottemperato all’obbligo vaccinale) e che pertanto non hanno goduto di tale riduzione sulla contribuzione.
A meno che la norma non sia stata voluta come una sorta di pena accessoria per determinati comportamenti (…), occorre comunque prendere atto che con questa formulazione si escludono anche tutta una serie di potenziali destinatari incolpevoli e correggere immediatamente questa dimenticanza.
Il responsabile territoriale CISL FP
Salvatore Bullara