Il Piemonte ripiomba nel lockdown

Inclusa nella “zona rossa”, per almeno 14 giorni a partire da oggi 6 novembre nella nostra regione sono applicate le limitazioni più incisive

Come noto, per effetto del nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, l’Italia si trova divisa in 3 fasce di colore – giallo, arancione e rosso – alle quali corrispondono misure più o meno restrittive delle libertà, per contenere il coronavirus. Tra le regioni “rosse” c’è il Piemonte, che ripiomba a tutti gli effetti nel lockdown insieme a Lombardia, Valle d’Aosta e Calabria. Due soltanto sono nella fascia intermedia, quella arancione, ossia Puglia e Sicilia. Tutte le altre sono considerate a rischio moderato, contraddistinto dal colore giallo. Le misure del Dpcm sono in vigore da oggi 6 novembre e saranno valide fino a giovedì 3 dicembre.

Quando una Regione può cambiare colore
Il nuovo Dpcm prevede che il monitoraggio regionale per eventuali cambi di valutazione del livello del rischio sia fatto ogni 14 giorni. Ciò vuol dire che, per esempio, qualora si registrasse un’inversione del trend dei contagi, il Piemonte potrebbe passare dalla zona rossa a quella arancione. Ovviamente vale il discorso opposto: chi è in una zona gialla può entrare in una arancione o rossa. A deciderlo sarà un’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo aver sentito il presidente della singola Regione.

I provvedimenti per la zona rossa
L’inclusione della regione nelle “zone rosse”, in cui sono applicate le limitazioni più incisive, costringe alla chiusura di numerose attività. Torna l’autocertificazione per gli spostamenti; il modulo è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno. Da oggi 6 novembre, le misure imposte dal Governo al Piemonte sono le seguenti.

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori classificati rossi, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri. Chiusi i centri estetici.

Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

Sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e dal Cip. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

Chiusi musei e mostre, oltre a teatri, cinema, palestre e attività di sale giochi, sale scommesse, bingo. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

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