Chiusi gli esercizi commerciali a Pasqua e Pasquetta

Tutte le ulteriori misure contenute nell’Ordinanza del sindaco Rasero

ASTI – Il sindaco di Asti Maurizio Rasero ha firmato oggi, 6 aprile, un’ordinanza con ulteriori restrizioni volte a contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le misure deliberate decorrono da giovedì 9 aprile e comprendono, tra le altre, la chiusura degli esercizi commerciali a Pasqua e Pasquetta.

Ecco il testo dell’ordinanza n°24 del 6 aprile

IL SINDACO
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale, sia in Piemonte.
Dato atto che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.
Considerato che lo stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pone come obiettivo di carattere principale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e – più in generale, per ridurre ogni occasione di possibile contagio – di vietare ogni spostamento, che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità”.
Dato atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 relativamente alle attività di commercio al dettaglio non sospese, elencate nell’allegato 1 dello stesso DPCM.
Richiamati i contenuti dell’art. 1 comma 2 lett. a) e gg) del Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020;
Visto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 di proroga fino al 13 aprile 2020 dell’efficacia delle disposizioni dei DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Preso atto del Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 36 del 3 aprile 2020, in particolare del punto 8 in cui si prevede che l’accesso alle attività commerciali sia limitato ad un solo componente del nucleo famigliare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l’accompagnamento di altra persona.
Valutata la necessità di disciplinare gli spostamenti per approvvigionamento di beni di prima necessità, in stretta aderenza alle disposizioni sopra richiamate e alla ratio sottostante, anche al fine di diminuire il rischio di assembramenti e/o di mancato rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Rilevato che, presso le medie e grandi strutture di vendita, dotate di parcheggi, si registra in corrispondenza degli stessi un non comprensibile stazionamento di numerosi utenti, non giustificato ove fosse scrupolosamente osservato il vincolo di recarsi a fare la spesa nella misura di un solo componente per nucleo famigliare.
Valutata infine l’opportunità, stante l’attuale emergenza sanitaria, di ridurre e contenere il più possibile ogni spostamento in relazione alle imminenti festività pasquali, disponendo la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile prossimi.
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Ritenuto pertanto opportuno disciplinare gli accessi alle medie e grandi strutture fin dai limiti esterni e perimetrali delle medesime.

ORDINA
1) A far data da giovedì 9 aprile 2020:
• i titolari o i gestori delle medie e grandi strutture di vendita dotate di parcheggi dovranno assumere misure idonee ad assicurare l’efficace e sostanziale rispetto di quanto disposto dal richiamato punto 8 Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 36/2020, in particolare anche predisponendo controlli perimetrali agli accessi dei parcheggi per limitarne l’ingresso ai veicoli con il solo conducente a bordo. Dovranno altresì assicurare una costante pulizia dei piazzali e delle aree esterne circostanti da guanti e mascherine eventualmente abbandonati dagli avventori;
• gli avventori per accedere agli esercizi commerciali dovranno indossare guanti e mascherina;

2) la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020, in ragione dell’attuale emergenza sanitaria e al fine di limitare ogni spostamento sul territorio comunale.

AVVERTE
• che le violazioni ai disposti di cui al punto 1 della presente sono sanzionate, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
• per la violazione di cui al punto 2 si procede ai sensi dell’art. 650 Codice Penale

 

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