Assegno Unico Inps, nuove regole per famiglie con figli all’estero
Nuove regole per l’Assegno Unico Inps: famiglie con figli in UE possono accedere al beneficio senza due anni di residenza.

Da fine luglio 2026, l’Assegno Unico Inps si rivolge a una platea più ampia di famiglie, con nuove regole che eliminano il requisito dei due anni di residenza in Italia e permettono l’accesso anche a figli fiscalmente a carico che vivono in un altro Paese dell’Unione Europea. L’obiettivo è rendere il beneficio più inclusivo e allineare le normative con le direttive europee, che avevano sollevato critiche per la discriminazione nei confronti dei cittadini comunitari che si spostano per lavoro all’interno dell’Unione.
Chi può richiedere l’Assegno Unico
Il beneficio è accessibile a cittadini italiani, cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea e ai loro familiari, purché siano regolarmente soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. Non è necessario aver effettivamente versato l’imposta, basta che risulti “teoricamente dovuta”, calcolata al lordo di detrazioni e oneri deducibili. Questo include anche chi si trova in condizioni di esenzione o esclusione fiscale, purché l’obbligo di pagamento esista formalmente.
La condizione principale per accedere al beneficio è la regolarità fiscale, non il versamento effettivo.
Un’altra novità riguarda i figli fiscalmente a carico che vivono in un altro Paese dell’Unione Europea. L’Assegno Unico e Universale spetta anche a loro, purché siano considerati a carico secondo la normativa italiana. L’Isee, che determina l’importo della prestazione, resta il parametro principale, ma il diritto al riconoscimento si estende anche a nuclei familiari “divisi” tra due Stati membri. L’apertura vale solo all’interno dell’Unione Europea: se i figli vivono in un Paese extra-UE, la situazione non cambia. Per i figli minorenni, basta dimostrare che sono fiscalmente a carico, indipendentemente dal Paese UE di residenza. Per i figli maggiorenni (fino a 21 anni), oltre al carico fiscale, è richiesta una delle condizioni già previste per i cittadini italiani, come la frequenza di un corso di studi, lo svolgimento di un tirocinio o un lavoro con reddito annuo non superiore a 8mila euro. Per i figli con disabilità, invece, non c’è alcun limite di età né si applicano le condizioni aggiuntive richieste per i maggiorenni.
Regole per i lavoratori non residenti
I lavoratori non residenti, che svolgono attività in Italia senza risiedervi stabilmente, possono accedere all’Assegno Unico se sono iscritti regolarmente alla previdenza italiana, hanno contributi in regola e possiedono un permesso di soggiorno valido. Il sussidio, però, non è mai “pieno”: copre solo il periodo di effettivo lavoro svolto in Italia.
Il beneficio non copre l’intero periodo di lavoro, ma solo il periodo effettivamente svolto in Italia.
Per i nuclei familiari con legami con più di un Paese UE, la normativa individua un solo Stato “prioritario” che deve versare per primo l’Assegno, evitando sovrapposizioni di benefici. I residenti mantengono l’Assegno di anno in anno senza dover fare nulla, salvo modifiche nella situazione familiare. I non residenti, invece, devono rinnovare la domanda ogni anno, a partire dal 1 marzo, per permettere all’Inps di verificare che i requisiti siano ancora tutti in regola.
