CIGS e distaccati: la Corte di Cassazione blocca la revoca della pensione
La Corte di Cassazione blocca la revoca della pensione a un dipendente distaccato.

La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore distaccato non può essere escluso dal beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), e quindi la pensione non può essere revocata per mancanza di contributi figurativi maturati durante il periodo di sospensione. La decisione, emessa con l’ordinanza numero 17966 del 4 giugno 2026, rigetta le pretese dell’Inps, che aveva provveduto in autotutela all’annullamento di una prestazione pensionistica a una dipendente del settore editoriale. La sentenza conferma che il distacco non invalida il diritto al trattamento di integrazione salariale e ai relativi accrediti previdenziali.
La CIGS e i distaccati: un diritto garantito
Secondo la Corte, il lavoratore distaccato rientra pienamente nella platea dei soggetti tutelati dalla CIGS, anche se non opera nell’unità produttiva colpita dalla crisi. La motivazione della revoca dell’Inps si basava su un presupposto errato: la contribuzione figurativa legata alla CIGS sarebbe illegittima, poiché il dipendente non operava nella sede originaria. La Corte ha sottolineato che la prestazione economica e previdenziale grava sull’impresa titolare del contratto, e quindi il distaccato non perde i diritti derivanti dal periodo di sospensione.
La CIGS non è limitata alla sede originaria. La sentenza chiarisce che l’assenza fisica del lavoratore dall’unità produttiva colpita dalla crisi al momento della presentazione della domanda amministrativa non costituisce un ostacolo giuridico. L’accredito della contribuzione figurativa calcolata per i periodi di sospensione conserva piena validità legale ai fini del calcolo dell’anzianità pensionistica.
La natura giuridica del distacco e la titolarità del rapporto
La decisione si basa sulla corretta qualificazione giuridica del distacco, che rappresenta una mera modifica temporanea delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. L’azienda distaccante rimane l’unica titolare degli obblighi retributivi e contributivi connessi al contratto. Di conseguenza, il datore di lavoro conserva pienamente i poteri di gestione e la facoltà di collocare il dipendente in CIGS durante il periodo di assegnazione presso terzi, purché l’operazione non abbia finalità fraudolente. Il distacco non invalida i diritti previdenziali. La Corte ha ritenuto che negare questa possibilità creerebbe una frattura ingiustificata tra la titolarità formale del rapporto e gli strumenti legali di gestione della crisi d’impresa, lasciando l’azienda onerata dei costi economici ma privata degli ammortizzatori sociali.
Un esempio pratico di applicazione della regola mostra come una casa editrice, in crisi finanziaria, abbia aperto una procedura di CIGS per i dipendenti della sede centrale di Roma. Un impiegato distaccato a Milano per un progetto commerciale ha visto contestati i contributi figurativi maturati durante i mesi di cassa integrazione. L’Inps aveva sostenuto che il lavoratore non operasse nella sede romana, ma la Corte ha confermato che il distaccato non perde i diritti previdenziali. La decisione della Corte di Cassazione conferma che il distacco non invalida il diritto al trattamento di integrazione salariale e ai relativi accrediti previdenziali, e che l’Inps non può revocare la pensione per mancanza di contributi figurativi maturati durante il periodo di sospensione.
